1. - Se la dichiarazione della Comunita' di cui allo articolo 35 si riferisce alla determinazione delle disposizioni essenziali relative all'attuazione della politica agricola comune per tutto il periodo transitorio, entro due anni dalla dichiarazione il Consiglio di Associazione stabilisce il regime applicabile, alla scadenza di detto periodo, agli scambi del prodotto di cui trattasi fra le Parti Contraenti, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione prevista dall'articolo 35. In mancanza della determinazione di tale regime da parte del Consiglio di Associazione, alla scadenza del suddetto periodo le Parti Contraenti sono libere di prendere qualsiasi provvedimento esse ritengano idoneo, a condizione che il regime applicato agli scambi del prodotto di cui trattasi sia almeno favorevole quanto quello applicabile alle importazioni dagli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione piu' favorita. Se le disposizioni indicate nella dichiarazione della Comunita' sono attuate prima della scadenza del periodo di due anni, il Consiglio di Associazione prende i provvedimenti necessari per salvaguardare tino alla scadenza di detto periodo le possibilita' di importazione esistenti per il prodotto di cui trattasi. 2. - Se la dichiarazione della Comunita' di cui all'articolo 35 si riferisce alla determinazione delle disposizioni essenziali relative all'attuazione della politica agricola comune per una parte del periodo transitorio, entro un anno dalla dichiarazione, il Consiglio di Associazione stabilisce il regime applicabile, alla scadenza di detto periodo, agli scambi del prodotto di cui trattasi fra le Parti Contraenti, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione prevista dall'articolo 35. In mancanza della determinazione di tale regime da parte del Consiglio di Associazione, alla scadenza del suddetto periodo le Parti Contraenti so-no libere di prendere qualsiasi provvedimento esse ritengano idoneo, a condizione che il regime applicato agli scambi del prodotto di cui trattasi sia almeno favorevole quanto quello applicabile alle importazioni dagli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione piu' favorita. Se le disposizioni indicate nella dichiarazione della Comunita' sono attuate prima della scadenza del periodo di un anno, il Consiglio di Associazione prende i provvedimenti necessari per salvaguardare fino alla scadenza di detto periodo le possibilita' di importazione esistenti per il prodotto di cui trattasi. 3. - La scadenza dei termini stabiliti nei paragrafi precedenti non limita il potere del Consiglio di Associazione di prendere le decisioni previste dall'articolo 35.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
