Non appena la Comunita' abbia dichiarato che, per un determinato prodotto, le disposizioni essenziali riguardanti l'attuazione della politica agricola comune sono state determinate, per tutto o parte del periodo transitorio nell'ambito della Comunita', e la Grecia si sia dichiarata pronta a procedere all'armonizzazione, il Consiglio di Associazione decide: - le condizioni per questa armonizzazione: - le condizioni per l'abolizione delle restrizioni agli scambi fra la Comunita' e la Grecia; - le condizioni per l'applicazione della tariffa doganale comune da parte della Grecia. Nel determinare tali condizioni, il Consiglio di Associazione si ispira ai principi dell'organizzazione di mercato scelta dalla Comunita' per il prodotto considerato.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
