1. - Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute negli Stati membri della Comunita' o in Grecia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano il libera, pratica negli Stati membri o in Grecia. L'ammissione di dette merci al beneficio di queste disposizioni e' tuttavia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione. Questa percentuale, fissata dal Consiglio di Associazione per ogni periodo da esso prestabilito, e' in rapporto alla riduzione tariffaria concessa alle merci nello Stato di importazione. Il Consiglio di Associazione determina anche le modalita' di riscossione del prelievo, tenendo conto delle disposizioni vigenti, in materia, negli scambi tra gli Stati membri. 2. - Qualora dette disposizioni venissero modificate per gli scambi tra gli Stati membri, il Consiglio di Associazione fissera' le nuove disposizioni da applicarsi tra le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art8 · fonte su Normattiva