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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria, con la seguente modificazione:

[9]All'art. 1 e' sostituito il seguente:

[10]«La liberazione del vincolo della destinazione a carburante di determinati quantitativi di spirito di prima categoria, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, sara' pronunciata con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a San Rossore, addi' 17 giugno 1937 - Anno XV.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]MUSSOLINI - DI REVEL.

[15]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 8 luglio 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-17;1003~art1 · fonte del testo