[1]Cooperazione con altre organizzazioni.

[2]1. Il Consiglio emana tutte le disposizioni adeguate per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate. 2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo negli scambi internazionali sui prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente al corrente sulle sue attivita' e sui suoi programmi di lavoro. 3. Il Consiglio puo' attuare tutti i provvedimenti adatti al fine di mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei negozianti e dei fabbricanti di cacao.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art13 · fonte su Normattiva