Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 17 — Elezione del Comitato esecutivo
- 1)I Membri esportatori dell'organizzazione eleggono i Membri esportatori del Comitato esecutivo, e i Membri importatori dell'organizzazione i Membri importatori del Comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle due categorie si effettuano secondo le disposizioni dei paragrafi seguenti.
- 2)Ciascun Membro vota per un solo candidato, assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 13. Esso puo' assegnare a un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente al disposto del paragrafo 2) dell'articolo 14.
- 3)Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia, nessun candidato e' considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.
- 4)Qualora al primo scrutinio risultino eletti, in conformita' del disposto del paragrafo 3; del presente articolo, meno di otto candidati, si procede a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i Membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio, il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unita', e cio' fino a quando risultino eletti gli otto candidati.
- 5)Un Membro che non ha votato per uno dei Membri eletti conferisce ad uno di essi i voli di cui dispone, salvo il disposto dei paragrafi 6) e 7) del presente articolo.
- 6)Si considera che ad un Membro eletto vanno i voti da esso ricevuti all'atto della sua elezione piu' i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun Membro eletto.
- 7)Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un Membro eletto sia maggiore di 499, i Membri che hanno votato per il Membro eletto in questione, o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinche' uno o piu' di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro Membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun Membro eletto non superino il numero limite di 499.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
