[1]Membri dell'Organizzazione.
[2]1. Ciascuna Parte contraente rappresenta un solo membro dell'Organizzazione, fatto salvo il paragrafo 2. 2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori delle cui relazioni internazionali essa e' attualmente ed ufficialmente responsabile ed ai quali il presente accordo si applica a norma del paragrafo 1 dell'articolo 71, si compone di una o piu' unita' che, prese separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di una piu' unita' che, prese separatamente, costituirebbero un membro importatore, detta Parte contraente e questi territori possono essere membri a titolo congiunto oppure, se la Parte ha fatto all'uopo una notifica, a norma del paragrafo 2 dell'articolo 71, i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono allora diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore possono diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi. 3. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
