dell'Organizzazione

  • 1)Ciascuna Parte contraente costituisce, con quei territori ai quali si applica l'Accordo ai sensi del paragrafo 1) dell'Articolo 43, un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo quanto e' disposto dagli Articoli 5 e 6.
  • 2)In condizioni da stabilirsi dal Consiglio, un Membro puo' cambiare di categoria.
  • 3)Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente Accordo il termine "Governo" esso si intende applicabile anche alla Communita' europea o una organizzazione intergovernativa avente responsabilita' analoghe per quanto concerne la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare degli accordi sui prodotti di base.
  • 4)Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non dispone di un proprio voto, bensi', in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati Membri, che esprime in tal caso in blocco. In questa evenienza, gli Stati Membri dell'organizzazione intergovernativa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
  • 5)Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non e' eleggibile al Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1) dell'Articolo 17; tuttavia essa puo' partecipare ai dibattiti del Comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni che rientrano nella sua competenza ed in deroga al disposto del paragrafo 1) dell'Articolo 20, i voti di cui gli Stati Membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati Membri.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art4 · fonte su Normattiva