• 1)Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dall'Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.
  • 2)Il Consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'organizzazione e al solo personale. Il Consiglio puo' contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate.
  • 3)Il Consiglio provvede inoltre all'aggiornamento regolare della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dall'Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art10 · fonte su Normattiva