Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscera' i documenti di identita' dei membri dell'equipaggio rilasciati dalle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente. Tali documenti sono:

  • a)il "libretto di navigazione", per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica italiana;
  • b)i "seamen's passport" per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica Araba d'Egitto.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art7 · fonte su Normattiva