Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscera' i documenti di identita' dei membri dell'equipaggio rilasciati dalle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente. Tali documenti sono:
- a)il "libretto di navigazione", per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica italiana;
- b)i "seamen's passport" per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica Araba d'Egitto.
Testo vigente dal 18 gennaio 1978
