Le persone che sono in pieno possesso dei documenti di identita' di cui all'articolo 7 del presente Accordo, e che sono registrate nel ruolo dell'equipaggio delle navi e riportate negli elenchi consegnati alle Autorita' portuali, possono, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da queste ultime e senza necessita' di visto, sbarcare durante il periodo di permanenza della nave in porto, nei porti dell'altra Parte Contraente e rimanere entro i confini della citta' nella quale e' situato il porto. Sia al momento dello sbarco che al momento del ritorno a bordo i membri dell'equipaggio sopraddetti, in base alle leggi ed ai regolamenti del porto, saranno soggetti a controlli di identita' e doganali.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art8 · fonte su Normattiva