la cooperazione nei settori stabiliti nell'articolo 2, relativi ai materiali della Difesa, potra' essere istituito un Comitato misto che sara' composto dai rappresentanti delle due Parti, il cui compito sara': - valutare e promuovere la cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi; - esaminare gli eventuali problemi derivanti dal presente Accordo e proporre soluzioni in merito; - definire e delineare i settori di possibile cooperazione; - proporre e sostenere la collaborazione tecnica ed industriale tra i due Stati; - facilitare attivita', relazioni, forniture od acquisti tra le aziende industriali operanti negli Stati delle Parti; - inviare in visione alle competenti autorita' dello Stato i pareri e le proposte con le quali realizzare le finalita' del presente Accordo. Detto Comitato misto si potra' riunire, a turno, negli Stati delle Parti, sulla base di un programma di lavoro da definire congiuntamente. In caso di necessita' il citato Comitato misto potra' richiedere l'assistenza di specialisti che saranno nominati di volta in volta.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art5 · fonte su Normattiva