1. Non puo' essere contestata la validita' di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualita' di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l'atto e' stato concluso ne' puo' essere invocata la responsabilita' del terzo per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualita' di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilita' genitoriale era regolata da tale legge. 2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art19 · fonte su Normattiva