Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 8 (Allegato)
- a)Alla Commissione esaminatrice e' sottoposta per ciascun allievo una distinta dei voti da lui riportati per materia nei componimenti del 1° e del 2° trimestre dell'ultimo anno di studi. Anche i componimenti sono tenuti a sua disposizione. I risultati complessivi ottenuti dagli allievi in questi componimenti, in tutte le materie, comprese le materie artistiche e l'educazione fisica, intervengono per 1/3 nella media finale.
- b)La Commissione esaminatrice potra', nelle sue deliberazioni, tener conto dei voti ottenuti dagli allievi durante tutto l'anno scolastico.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
