Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 16
Ciascuna delle Parti contraenti e' rappresentata nell'uno e nell'altro Consiglio da un membro, che viene designato dal Consiglio superiore su proposta della Parte interessata.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
