Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 24
Il Consiglio superiore riconosce un'Associazione rappresentativa dei genitori degli allievi in quanto abbia lo scopo:
- 1)di far conoscere alle autorita' scolastiche i desideri dei genitori e le loro proposte sull'organizzazione della Scuola;
- 2)di organizzare, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, le attivita' parascolastiche. L'Associazione che sara' stata riconosciuta, verra' periodicamente informata sulla vita della Scuola per il tramite del direttore o dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'amministrazione.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
