Il Consiglio superiore riconosce un'Associazione rappresentativa dei genitori degli allievi in quanto abbia lo scopo:

  • 1)di far conoscere alle autorita' scolastiche i desideri dei genitori e le loro proposte sull'organizzazione della Scuola;
  • 2)di organizzare, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, le attivita' parascolastiche. L'Associazione che sara' stata riconosciuta, verra' periodicamente informata sulla vita della Scuola per il tramite del direttore o dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'amministrazione.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art24 · fonte su Normattiva