Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 23
Il direttore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per assumere la direzione di un istituto d'insegnamento il cui diploma finale e' valido per l'iscrizione all'Universita'. Egli risponde del suo operato al Consiglio superiore.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
