Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunita' possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle Comunita' ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni delle Comunita' dall'altra. Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonche' l'Autorita' di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo. Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art40 · fonte su Normattiva