[1]Firma e ratifica, accettazione o approvazione
[2](1) La convenzione rimane aperta alla firma dei Governi dei Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito nel comma (3) di questo articolo. (2) La convenzione sara' perfezionata con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione dei Governi firmatari nei modi previsti dalle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. (3) La convenzione entrera' in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, sempreche' fra i quattro strumenti figuri anche quello depositato dal Governo dello Stato sul cui territorio e' stabilita la sede dell'istituto, alla data del predetto deposito, conformemente all'articolo 2 dello statuto. Quando la presente convenzione sara' stata firmata da almeno quattro Governi, ivi incluso quello dello Stato sul cui territorio e' stabilita la sede dell'istituto, conformemente all'articolo 2 dello statuto, i Governi firmatari - in attesa della sua entrata in vigore nel modo previsto qui sopra - applicheranno la convenzione a titolo provvisorio entro i limiti consentiti dalle rispettive norme costituzionali e conformemente alla loro legislazione interna. (4) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, alle condizioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo, la convenzione stessa diverra' operante nei confronti di ciascun Governo firmatario che la ratifichera', la accettera' o la approvera' successivamente, a decorrere dalla data in cui tale Governo depositera' il rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Testo vigente dal 9 agosto 1974
