[1]finanziari

[2]1. Le risorse finanziarie del Centro in generale provengono da:

  • a)contributi iniziali per l'avvio del Centro;
  • b)contributi annuali dei Membri preferibilmente in valute convertibili;
  • c)contributi volontari generali e particolari, compresi i doni, lasciti, sovvenzioni e fondi fiduciari degli Stati Membri, non-membri, le Nazioni Unite, le sue Agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, le organizzazioni intergovernative e non governative, le fondazioni, istituti e privati soggetti all'approvazione del Comitato dei Governatori;
  • d)ogni altra fonte soggetta all'approvazione del Comitato dei Governatori. 2. Per considerazioni finanziarie, i paesi meno sviluppati, quali definiti, dalle opportune risoluzioni delle Nazioni Unite, possono divenire Membri del Centro sulla base di criteri piu' favorevoli fissati dal Comitato dei Governatori. 3. Lo Stato ospitante eroga un contributo iniziale, mettendo a disposizione del Centro la infrastruttura necessaria (terreno, edifici, arredi, attrezzature, ecc.), nonche' un contributo ai costi operativi del Centro nei primi anni del suo funzionamento. 4. Il Direttore predispone e presenta al Comitato dei Governatori tramite il Consiglio dei Consiglieri un progetto di programma di lavoro per il successivo periodo finanziario, unitamente alle corrispondenti previsioni finanziarie. 5. L'esercizio finanziario del Centro corrisponde all'anno solare.

Testo vigente dal 12 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;103~atto-costitutivo-art10 · fonte su Normattiva