Art. 11 (Atto Costitutivo)
[1]e revisione
[2]1. Nei primi cinque anni il bilancio ordinario del Centro e' basato sulle somme garantite annualmente da ciascun Membro per gli anni stessi. Dopo tale quinquennio puo' essere esaminata la possibilita' che il Comitato dei Governatori ripartisca i contributi annuali ogni anno per quello successivo, sulla base di un piano raccomandato dal Comitato preparatorio che tenga conto del contributo di ciascun Membro al bilancio ordinario delle Nazioni Unite, basato sulla sua ultima scala di valutazione. 2. Gli Stati che diventano Membri del Centro dopo il 31 dicembre possono valutare la possibilita' di un contributo speciale alle spese in conto capitale e ai costi correnti operativi per l'anno in cui diventano Membri. 3. I contributi erogati conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente Articolo vengono applicati riducendo i contributi di altri Membri a meno che non sia diversamente stabilito dal Comitato dei Governatori a maggioranza di tutti i suoi Membri. 4. Il Comitato dei Governatori nomina i revisori dei conti per esaminare la contabilita' del Centro. I revisori presentano una relazione sulla contabilita' annuale al Comitato dei Governatori tramite il Consiglio dei Consiglieri. 5. Il Direttore fornisce i revisori di tali informazioni e assistenza quali questi possono richiedere nell'espletamento dei loro compiti. 6. Gli Stati che devono ottenere l'approvazione del presente Atto costitutivo da parte delle loro autorita' legislative per poter partecipare al Centro e che pertanto hanno firmato lo Statuto con riserva di ratifica non sono obbligati a pagare il contributo speciale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo per dare effetto alla loro partecipazione.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
