[1]affiliati e Reti

[2]1. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 1, al punto g) dell'articolo 2 e al punto g) dell'articolo 3, il Centro mette a punto e promuove un sistema di Centri affiliati e Reti affiliate per adempiere agli scopi del Centro. 2. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri, il Comitato dei Governatori fissa i criteri per concedere lo status di Centro affiliato ai centri di ricerca e decide circa il contenuto del rapporto tra i Centri affiliati e gli organi del Centro. 3. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri, il Comitato dei Governatori fissera' i criteri per la concessione dello status di Reti affiliate a quei gruppi di laboratori nazionali, regionali e internazionali degli Stati Membri che abbiano caratteristiche tali da poter rafforzare le attivita' del Centro. 4. Su approvazione del Comitato dei Governatori il Centro conclude accordi per la istituzione di relazioni con i Centri affiliati e le Reti. Tali accordi possono comprendere, ma non essere limitati a aspetti scientifici e finanziari. 5. Il Centro puo' contribuire al finanziamento dei Centri affiliati e Reti conformemente ad una formula approvata dal Comitato dei Governatori in accordo con gli Stati Membri interessati.

Testo vigente dal 12 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;103~atto-costitutivo-art9 · fonte su Normattiva