Art. 194

[1](Articoli 4 e 5, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

[2]Il Comitato centrale, per lo svolgimento della sua attivita', si vale:

  • a)del provento del contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 190 del presente T. U.;
  • b)di un contributo annuo del Ministero delle corporazioni;
  • c)di un contributo annuo del Partito Nazionale Fascista;
  • d)di altri eventuali proventi. I fondi di cui al comma precedente sono versati annualmente in conto entrate del Tesoro. La corrispondente somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art194 · fonte su Normattiva