Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia
Art. 12 (Atto Costitutivo)
[1]di sede
[2]Il Centro conclude un accordo di sede con il Governo ospitante. Le disposizioni di tale accordo restano soggette all'approvazione del Comitato dei Governatori.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
