Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia
Art. 13 (Atto Costitutivo)
[1]giuridico, privilegi e immunita'
[2]1. Il Centro gode di personalita' giuridica. Esso gode di pieni poteri per assolvere alle sue funzioni e conseguire i suoi scopi, inclusi i seguenti:
- a)concludere accordi con gli Stati o organizzazioni internazionali;
- b)stipulare contratti;
- c)acquistare e alienare beni mobili e immobili;
- d)dare inizio a procedimenti giudiziari. 2. Il Centro, le sue proprieta' e i suoi beni ovunque situati godono della immunita' da qualsiasi forma di procedimento legale tranne nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunita'. Resta comunque inteso che nessuna rinuncia di immunita' puo' estendersi ad alcuna misura esecutiva. 3. Tutti i locali del Centro sono inviolabili. La proprieta' ed i beni del - Centro ovunque situati sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri ed ogni altra forma di interferenza, sia che si tratti di azioni esecutive, amministrative, giuridiche o legislative. 4. Il Centro, le sue proprieta', beni, redditi e transazioni, sono esenti da qualsiasi forma di tassazione, ivi compresi i dazi doganali, le proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni nei confronti di articoli importati o esportati dal Centro per il suo uso ufficiale. Il Centro e' altresi' esentato da ogni obbligo relativo al pagamento, alla ritenuta alla fonte o alla esazione di tasse o diritti. 5. I rappresentanti dei Membri godono dei privilegi e immunita' di cui all'Articolo 4 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite. 6. I funzionari del Centro godono dei privilegi e immunita' di cui all'Articolo 5 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite. 7. Gli esperti del Centro godono degli stessi privilegi ed immunita' previsti per i funzionari del Centro dal precedente paragrafo 6. 8. Tutti coloro, che seguano la formazione o prendano parte ad uno schema per lo scambio di personale presso la Sede del Centro, o operante altrove entro il territorio dei Membri conformemente alle disposizioni del presente Statuto, hanno il diritto di ingresso e soggiorno, o di uscita, quale necessario ai fini della loro formazione o dello scambio di personale. Facilitazioni per un viaggio rapido vengono ad essi garantite e i visti, laddove richiesti, sono altresi' concessi rapidamente e gratuitamente. 9. Il Centro coopera, in ogni momento con le autorita' competenti dello Stato ospitante e degli altri Membri per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle leggi nazionali e impedire il verificarsi di abusi connessi ai privilegi, alle immunita' e alle agevolazioni di cui al presente Articolo.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
