Art. 15 (Atto Costitutivo)
[1]con le altre organizzazioni
[2]Nell'intraprendere attivita' e nel perseguimento dei suoi scopi, il Centro puo' - dietro approvazione del Comitato dei Governatori - ricercare l'opportuna cooperazione con altri Stati che non siano parte al presente Statuto, le Nazioni Unite ed i suoi organi ausiliari, le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, le organizzazioni governative e non governative, gli istituti scientifici e le societa' nazionali.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
