Art. 20 (Atto Costitutivo)
[1], ratifica, accettazione e accessione
[2]1. Il presente Atto costitutivo e' aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Riunione dei plenipotenziari tenutasi a Madrid il 12-13 settembre 1983, e successivamente presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York fino alla data di entrata in vigore conformemente all'Articolo 21. 2. Il presente Atto costitutivo e' soggetto a ratifica o accettazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti adeguati vengono depositati presso il Depositario. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto costitutivo conformemente all'Articolo 21, gli Stati che non hanno firmato l'Atto costitutivo possono accedervi depositando gli strumenti di accessione presso il Depositario dopo che la loro domanda di adesione sia stata approvata dal Comitato dei Governatori. 4. Gli Stati che debbono richiedere l'approvazione del presente Atto costitutivo da parte delle loro autorita' legislative, possono firmare con riserva di ratifica fino a che l'approvazione del caso non sia ottenuta.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
