Art. 12 (Accordo)
[1]delle controversie
[2]Ogni controversia tra due o piu' Stati membri relativa all'interpretazione o applicazione del presente Accordo che non venga composta mediante i buoni uffici del Consiglio sara' sottoposta, su richiesta di una delle parti in causa, alla Corte internazionale di giustizia a meno che gli Stati membri interessati non giungano a concordare un altro modo per comporre la controversia entro tre mesi a partire dal momento in cui il Presidente del Consiglio ha dichiarato che la controversia non puo' essere composta mediante i buoni uffici del Consiglio stesso.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
