Art. 18 (Atto Costitutivo)
In caso di scioglimento del Centro, lo Stato in cui la sede e' situata deve provvedere alla sua liquidazione tranne che se diversamente convenuto tra i Membri al momento dello scioglimento. Tranne che se diversamente stabilito dai Membri, ogni eccedenza viene distribuita tra quegli Stati che sono Membri del Centro al momento dello scioglimento, in proporzione a tutti i versamenti da essi effettuati a partire dalla data in cui sono divenuti Membri del Centro. In caso di disavanzo, quest'ultimo verra' sanato dai Membri esistenti nella stessa proporzione dei loro contributi.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
