dell'Assemblea generale par. 1. Le modificazioni decise dall'Assemblea generale sono raccolte in un protocollo firmato dai rappresentanti degli Stati membri. Tale protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati il piu' sollecitamente possibile presso il Governo depositario. par. 2. Allorche' il protocollo sara' stato ratificato, accettato o approvato da piu' di due terzi degli Stati membri, l'entrata in vigore delle decisioni ha luogo allo spirare del termine fissato dall'Assemblea generale. par. 3. L'applicazione delle Regole uniformi CIV e CIM e' sospesa dal momento dell'entrata in vigore delle decisioni, per il traffico con e fra gli Stati membri che non avessero ancora depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione un mese prima della data prevista per tale entrata in vigore. L'Ufficio centrale notifica agli Stati membri tale sospensione; questa termina allo spirare di un mese a partire dalla data della notificazione da parte dell'Ufficio centrale della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione delle dette decisioni da parte degli Stati suddetti. Tale sospensione non ha effetto per gli Stati membri che abbiano comunicato all'Ufficio centrale che essi applicano, senza aver depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, le modificazioni decise dall'Assemblea generale.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
