[1]ARTICOLO II Clausole generali

[2]1. Il presente Accordo e' un ACCORDO nell'ambito del significato a cio' attribuito dal paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione. 2. Le disposizioni del presente Accordo non esonerano le Parti dagli obblighi da esse assunti ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente. 3. Ogni Parte ai presente Accordo designera' una o piu' autorita' competenti a cui attribuira' la responsabilita' dell'attuazione del presente Accordo. Essa comunichera' il nome e l'indirizzo della sua o delle sue autorita' alle altre Parti al presente Accordo. 4. L'adeguato sostegno amministrativo e finanziario per il presente Accordo sara' determinato dalle Parti, di concerto con le Parti alla Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;104~accordo-artii · fonte su Normattiva