Gli accordi speciali di cui all'Articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti e obblighi delle Parti che li stipulano nonche' le condizioni finanziarie e determinare le misure da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 7.2(k).
Testo vigente dal 12 aprile 2008
