Gli accordi speciali di cui all'Articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti e obblighi delle Parti che li stipulano nonche' le condizioni finanziarie e determinare le misure da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 7.2(k).

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art14 · fonte su Normattiva