L'esecuzione delle commissioni rogatorie non potra' dar luogo ad alcun rimborso di spesa, salvo cio' che concerne gli onorari di esperti.
Testo vigente dal 28 marzo 1974
L'esecuzione delle commissioni rogatorie non potra' dar luogo ad alcun rimborso di spesa, salvo cio' che concerne gli onorari di esperti.
Testo vigente dal 28 marzo 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art15 · fonte su Normattiva