Le domande di comparizione di testimoni detenuti saranno trasmesse per via diplomatica. Sara' dato seguito alla domanda sempre che particolari circostanze non vi si oppongano ed a condizione che detti detenuti siano rinviati entro breve termine.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art17 · fonte su Normattiva