L'exequatur e' concesso dall'autorita' competente secondo la legge del paese in cui e' richiesta su domanda di ogni parte interessata. La procedura per la relativa domanda e' quella seguita dalla legge del paese in cui e' richiesta l'esecuzione.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art20 · fonte su Normattiva