La decisione di esecutorieta' ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per l'exequatur e su tutta l'estensione del territorio dello Stato richiesto. Essa consente alla sentenza resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti come se fosse stata pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art8 · fonte su Normattiva