L'autorita' competente si limita a verificare se la decisione di cui e' richiesto l'exequatur risponde ai requisiti di cui agli articoli precedenti per godere dell'autorita' di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione. Nel concedere l'exequatur, l'autorita' competente dispone, se necessario, che siano adottati tutti i mezzi, perche' la decisione straniera sia resa pubblica secondo le stesse modalita' richieste dalla legge del paese in cui la decisione medesima e' dichiarata esecutiva. L'exequatur puo' essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art21 · fonte su Normattiva