L'exequatur e' concesso dall'autorita' competente secondo la legge del Paese in cui e' richiesto su domanda di ogni parte interessata. La procedura per una domanda di exequatur e' stabilita dalla legge del Paese in cui l'esecuzione e' richiesta.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art6 · fonte su Normattiva