Su espressa domanda dell'autorita' richiedente l'autorita' richiesta dovra':
- 1)assicurare l'esecuzione di una commissione rogatoria secondo una forma speciale se tale procedura non e' incompatibile con la sua legislazione;
- 2)informare, in tempo utile, l'autorita' richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sara' eseguita affinche' le parti interessate possano assistervi nelle condizioni previste dalla legge in vigore nel Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
