Salvo che nel caso previsto alla lettera b) dell'art. 16, la Parte richiedente non potra' senza il consenso della Parte richiesta consegnare la persona estradata ad un terzo Stato che l'abbia richiesta per reati precedenti alla consegna. La Parte richiesta potra' esigere la produzione dei documenti previsti al secondo paragrafo dell'art. 12.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art17 · fonte su Normattiva