Art. 17 (Convenzione)
Salvo che nel caso previsto alla lettera b) dell'art. 16, la Parte richiedente non potra' senza il consenso della Parte richiesta consegnare la persona estradata ad un terzo Stato che l'abbia richiesta per reati precedenti alla consegna. La Parte richiesta potra' esigere la produzione dei documenti previsti al secondo paragrafo dell'art. 12.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
