L'estradizione, in transito attraverso il territorio di una delle parti contraenti, di un individuo consegnato all'altra parte, sara' concessa su domanda inviata per via diplomatica. A sostegno della domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di un reato che da' luogo ad estradizione. Non sara' tenuto conto delle condizioni previste all'articolo 27 e relative alla durata delle pene. Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea, si applicheranno le disposizioni seguenti:

  • 1)qualora non sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente avvertira' lo Stato di cui sara' sorvolato il territorio ed attestera' l'esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo a) dell'articolo 36. In caso di atterraggio fortuito detta dichiarazione produrra' gli effetti della domanda di arresto provvisorio di cui allo articolo 37 e lo Stato richiedente inviera' una domanda di transito alle condizioni previste ai paragrafi precedenti;
  • 2)qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente inviera' una domanda di transito. Nel caso in cui lo Stato richiesto del transito chiedesse pure la estradizione, si potra' soprassedere al transito fino a che l'individuo reclamato abbia soddisfatto la giustizia di detto Stato.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art46 · fonte su Normattiva