Il certificato di poverta' sara' rilasciato al richiedente dalle autorita' del luogo di residenza abituale se egli risiede nel territorio di uno dei due paesi. Tale certificato sara' rilasciato dal console del suo paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un paese terzo. Qualora l'interessato risieda nel paese in cui e' presentata la domanda, potranno essere assunte informazioni, a titolo complementare, presso le autorita' del paese di cui egli e' cittadino.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art50 · fonte su Normattiva