[1]La presente convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo non appena possibile. La presente convenzione e' applicabile ai crimini e delitti commessi posteriormente alla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, le parti contraenti potranno concedere l'estradizione per crimini e delitti commessi anteriormente alla presente convenzione sulla base della legislazione rispettiva dei due Stati. Essa restera' in vigore fino allo spirare di un anno a contare dal giorno in cui una delle parti contraenti avra' dichiarato di volerne fare cessare gli effetti.

[2]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]FATTO a Roma, il 12 febbraio 1971, in duplice originale. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art51 · fonte su Normattiva