1. I certificati comprovanti l'insufficienza di risorse economiche, necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita, menzionata all'articolo 3, sono rilasciati dalla autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'interessato ha il domicilio o la residenza. 2. Qualora l'interessato non abbia il domicilio o la residenza nel territorio di una delle Parti Contraenti, il certificato di cui al paragrafo precedente e' rilasciato dall'autorita' diplomatica o consolare del suo Stato presso il Paese ove e' residente. 3. L'autorita' competente a decidere sulla domanda di assistenza giudiziaria gratuita puo' assumere, ove necessario, informazioni supplementari presso l'autorita' dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art4 · fonte su Normattiva