1. I certificati comprovanti l'insufficienza di risorse economiche, necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita, menzionata all'articolo 3, sono rilasciati dalla autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'interessato ha il domicilio o la residenza. 2. Qualora l'interessato non abbia il domicilio o la residenza nel territorio di una delle Parti Contraenti, il certificato di cui al paragrafo precedente e' rilasciato dall'autorita' diplomatica o consolare del suo Stato presso il Paese ove e' residente. 3. L'autorita' competente a decidere sulla domanda di assistenza giudiziaria gratuita puo' assumere, ove necessario, informazioni supplementari presso l'autorita' dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
