[1]1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti si informano reciprocamente e, a richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di Associazione, ai fini della corretta applicazione del presente Accordo.

[2]2. Tali informazioni e consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con Stati terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art13 · fonte su Normattiva