1. Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle misure che esse intendono adottare in materia di politica commerciale nei confronti dei paesi terzi quando queste potrebbero pregiudicare gli interessi di una o piu' Parti contraenti. 2. A richiesta della Comunita' o di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione. 3. Il Consiglio di Associazione definisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa all'applicazione del presente Capitolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art15 · fonte su Normattiva