L'Accordo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sara' concluso validamente, per quanto concerne la Comunita', con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle parti dell'Accordo. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art31 · fonte su Normattiva