L'Accordo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sara' concluso validamente, per quanto concerne la Comunita', con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle parti dell'Accordo. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
