1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente Accordo sara' concluso validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunita' adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti dell'Accordo. Esso sara' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari e l'atto di notifica della conclusione del presente Accordo da parte della Comunita' vengono scambiati a Bruxelles.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~art30 · fonte su Normattiva