1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente Accordo sara' concluso validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunita' adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti dell'Accordo. Esso sara' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari e l'atto di notifica della conclusione del presente Accordo da parte della Comunita' vengono scambiati a Bruxelles.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
