[1]1. I vantaggi concessi agli Stati membri rispetto agli Stati terzi per i prodotti di cui all'elenco allegato al presente Protocollo non saranno ridotti per la durata di validita' dell'Accordo.

[2]2. Tuttavia, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono apportare all'elenco dei prodotti allegato al presente Protocollo ritocchi che rispondano alle necessita' del loro sviluppo o che abbiano lo scopo di alimentare il loro bilancio, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione ed a condizione di mantenere il volume dell'insieme delle concessioni e il loro equilibrio fra gli Stati membri.

[3]3. Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale informano in tempo utile il Consiglio di Associazione dei ritocchi che hanno intenzione di apportare. Detta comunicazione e' accompagnata da informazioni di natura economica e finanziaria atte a consentire di valutare la necessita' dei ritocchi che si intendono apportare all'elenco.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~protocollo-n-3-art6 · fonte su Normattiva