Qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che sia ritenuto necessario allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbia, per scopo di alimentare il bilancio di uno Stato associato e' comunicato al Consiglio di Associazione prima della sua entrata in vigore e, a richiesta della Comunita', da' luogo a consultazioni in merito.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
