Qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che sia ritenuto necessario allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbia, per scopo di alimentare il bilancio di uno Stato associato e' comunicato al Consiglio di Associazione prima della sua entrata in vigore e, a richiesta della Comunita', da' luogo a consultazioni in merito.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-1-art4 · fonte su Normattiva